Diritti ed Esenzioni

Invalidità civile: tutti gli importi previsti per il 2023, e relativi limiti di reddito

Aumenti pensionistici medi degli importi attorno ai 20 euro mensili. Significativo anche l'innalzamento delle soglie reddituali, compreso tra i 300 e i 900 euro circa.

Con la Circolare n. 135 del 22-12-2022 L'INPS ha comunicato gli importi relativi alle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l'anno 2023, come di consueto revisionati annualmente sulla base del costo stimato della vita. Con decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, - illustra la Circolare - la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023. Attenzione però, l'aumento assorbirà quello del 2% già introdotto dall'ottobre 2022; concretamente l'aumento dal 1 gennaio 2023 sarà quindi del 5,3%.

Dal momento che la Legge di Bilancio 2023, ancora in via di approvazione, prevede una serie di interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, queste ultime dovranno aspettare l'inizio dell'anno nuovo per conoscere il dettaglio definitivo degli importi.

La sintesi che si riporta di seguito è riferita, a tutti gli importi pensionistici e assistenziali inferiori al quadruplo della pensione minima, cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022.

LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D'INVALIDITÀ CIVILE

  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI TOTALI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI: 17.920,00 € (nel 2022 era 17.050,42 €).
  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI PARZIALI e MINORI: 5.391,88 € (nel 2022 era 5.025,02 €).

Alcune prestazioni, come l'indennità di comunicazione o accompagnamento non associate ad alcuna pensione d'invalidità o pensione speciale, sono riconosciute senza alcun limite di reddito.

IMPORTI MENSILI 2023

Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l'importo mensile dell'assegno d'invalidità viene così

modificato:

  • Importo mensile per INVALIDI, CIECHI PARZIALI e SORDI: 313,91 € (nel 2022 era 292,55 €).
  •  Importo mensile per CIECHI ASSOLUTI (non ricoverati): 339,48 € (nel 2022 era 316,38 €).

Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 527,16 € per gli invalidi totali (nel 2022 era 524,16€) e a 959,21 € per i ciechi assoluti (nel 2022 era 946,80 €).


TUTTI GLI IMPORTI, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Nell'Allegato n. 2 alla Circolare sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D'INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D'INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 339,48 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D'INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D'INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile pensione d'invalidità: 217,64 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 339,48 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €€

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 217,64 € 

CIECHI CIVILI PARZIALI, MINORI ANNI 18, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 217,64 €

IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA

  • limite di reddito annuo personale: 8.615,46 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 232,99 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €

SORDOMUTI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 261,11 €

SORDOMUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 261,11 €

SORDOMUTI MAGGIORENNI CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI TOTALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA

  • limite di reddito annuo personale: 5.391,88 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d'invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 527,16 €

INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 525,17 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNIÀ DI FREQUENZA (quindi minorenni)

  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di frequenza: 5.391,88 €
  • importo mensile indennità di frequenza: 313,91 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ACCERTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ

  • limite di reddito annuo personale: 5.391,88 €
  • importo mensile: 321,36 € o 409,87 € a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale
  • limite di reddito annuo personale per l'indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 527,16 €

A questo si aggiungono anche i dettagli relativi all'aumento della pensione o dell'assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti INFRASESSANTACINQUENNI (ovvero lavoratori o pensionati cui sia stata riconosciuta l'invalidità dopo i 65 anni d'età), e relativi limiti di reddito.

  • limite reddituale annuo titolare solo: 6.676,80 €;
  • limite reddituale annuo titolare coniugato: 14.005,42 €;
  • importo aumento mensile spettante per il 2023: 10,33 €, invariato rispetto al 2022.

LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

Purché abbiano maturato anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età.

Le indennità previste dall'Art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (anche conosciuta come morbo di Cooley) e drepanocitosi, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, sono state rinnovate per l'anno 2022 adeguandone l'importo al trattamento minimo:

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d'invalidità: nessuno
  • importo mensile pensione d'invalidità: 563,74 €

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE

La Circolare ricorda inoltre che, le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli Artt. 3 e 4 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, tra le quali c'è anche l'APE Sociale, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza. L'importo dell'APE sociale quindi rimane invariato.

Il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

Richiamando l'Art. 25, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, la Circolare ricorda anche che "nelle more (ndr. "in attesa di") dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

Pertanto, i pagamenti sono stati confermati dall'Istituto anche per chi è in attesa di eventuale visita di

revisione, calendarizzata dall'INPS stesso.

TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE

Infine, la Circolare interviene anche sul criterio anagrafico di assegnazione dell'assegno sociale, che, dopo una certa età, viene erogato dall'INPS in sostituzione dell'assegno o della pensione d'invalidità. In base a quanto contenuto nel testo, il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 (prorogato di 12 mesi rispetto all'ultima scadenza) è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2023 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale. Sulla base della perequazione prevista, l'importo dell'assegno sociale nel 2023 sale così da 469,03 € a 503,27 €. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni, viene attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti.

Invalidità civile per i minori: disponibile la procedura semplificata online

Questa procedura può essere utilizzata dai cittadini, o genitori/tutori con delega, provvisti di identità digitale ma l'INPS ,è previsto l'allargamento a Patronati e Associazioni di categoria.

Con il Messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022 INPS ha comunicato che è stata semplificata la procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile per i minori e fornisce le istruzioni per la compilazione della domanda. D'ora in poi anche per i soggetti con meno di 18 anni sarà possibile effettuare la richiesta di invalidità direttamente online.

L'introduzione di una procedura semplificata è stata resa possibile dalla copertura finanziaria prevista dal PNRR, nell'ambito dell'Intervento "Semplificazione presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche".

CHI PUÒ UTILIZZARE LA MODALITÀ SEMPLIFICATA

Il servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale - SPID di livello 2 o superiore, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) - secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile già introdotte con i messaggi n. 1930 dell'8 maggio 2018, n. 4463 del 28 novembre 2018, n. 4601 del 10 dicembre 2019, n. 1275 del 20 marzo 2020 e n. 3843 del 22 ottobre 2020.

Analogo servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'accesso al servizio di trasmissione delle domande di invalidità civile avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell'ambito dei servizi rivolti ai cittadini elencate nella sezione MyINPS, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l'accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore.

La nuova procedura si compone di tre maschere, che consentono, in modo guidato, di inserire tutte le informazioni necessarie alla compilazione della domanda e di una maschera finale di riepilogo dei dati inseriti, contenente le informazioni degli appuntamenti per le visite e dove viene consentita la stampa e/o il salvataggio della ricevuta di presentazione della richiesta. Le diverse sezioni riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un'eventuale prestazione economica. Ognuna delle maschere contiene un link alla Guida per la corretta compilazione.

La compilazione della domanda prevede ,dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando "Invio domanda".

Per ogni approfondimento sul servizio l'INPS rinvia al manuale "Domande di invalidità civile" disponibile tramite apposito "link" presente sulle schermate della procedura.

Fonte : Omar


Reddito di cittadinanza e invalidità civile


Il Reddito di cittadinanza si può chiedere attraverso:

  • Poste Italiane compilando un apposito modulo;
  • Caf, compilando un apposito modulo;
  • un sito ad hoc www.redditodicittadinanza.gov.it direttamente dall'interessato, autenticandosi obbligatoriamente via Spid .
  • il sito istituzionale Inps.

L'Inps valuta i requisiti per l'erogazione del reddito di cittadinanza su una carta tipo PostePay.

Il Reddito di cittadinanza e invalidità civile sono compatibili ,l'una non esclude l'altra. Può variare l'importo del reddito di cittadinanza con riferimento al reddito familiare determinato al netto dei trattamenti assistenziali inseriti nell'ISEE.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%

Il reddito di cittadinanza può subire una riduzione nel caso in cui l'invalido parziale, quindi in misura pari o superiore al 74%, percepisca l'assegno mensile di assistenza.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA

Il reddito di cittadinanza può subire una riduzione nel caso in cui l'invalido totale, nella misura del 100%, percepisca la pensione di inabilità.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA

100% più indennità di accompagnamento:

Solamente nel caso in cui l'invalido civile percepisca l'indennità di accompagnamento, l'importo del reddito di cittadinanza non subisce variazione poiché tale prestazione è erogata a prescindere dal reddito del beneficiario.

Fonte: Omar


Revisione dell'invalidità civile: dall'INPS la nuova procedura semplificata

Come per il primo riconoscimento, anche per la revisione sarà possibile avvalersi della valutazione degli atti, da inviare per via telematica.

Con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 l'INPS ha illustrato le nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni dell'invalidità civile, in caso di prevista rivedibilità, che dovrebbero rendere il procedimento più celere e immediato, soprattutto grazie all'utilizzo della tecnologia.

Per i cittadini, infatti, sarà possibile inviare alla Commissione la documentazione sanitaria in formato digitale e, qualora questa risultasse già sufficiente per la valutazione, la visita in presenza potrà essere evitata.

Ricordiamo che, con il Messaggio n. 4601 del 12 dicembre 2020, l'INPS aveva già dato il via a un'importantissima semplificazione dell'iter di presentazione della domanda d'invalidità, introducendo la possibilità di inviare in anticipo – rispetto alla visita in presenza – le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello "AP70", di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

Questo è reso possibile dall'Art. 29-ter del DL 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020, grazie al quale è data facoltà al cittadino di inviare la documentazione sanitaria aggiornata con il servizio online di Allegazione descritto in questo tutorial, finalizzata a una valutazione agli atti, qualora la documentazione sanitaria inviata lo consenta.

Il medesimo articolo offre la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

Ora, con il Messaggio n. 926/2022, l'INPS fornisce le modalità procedurali per consentire ai cittadini di avvalersi della "valutazione sugli atti" per la revisione dell'invalidità.


COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA DI REVISIONE

Il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

1.      a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche dell'INPS estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l'invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile" (cfr. Messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021), qualora l'interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti;

2.      b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;

3.      c) nel caso in cui non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l'interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l'invito a presentarsi presso l'Unità Operativa Complessa (UOC) o l'Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio.

La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito inps.it , nella sezione "MyInps", è possibile monitorare la programmazione dell'eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all'interessato l'invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all'Istituto;

4.      d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata all'interessato – sempre qualora l'Istituto conosca il relativo contatto telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l'ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l'appuntamento;

5.      e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura INPS territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l'assistito è nuovamente convocato a visita;

6.      f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l'assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione;

decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.


LA NORMA GENERALE SULLA NON RIVEDIBILITÀ

Vale la pena ricordare che, secondo quanto indicato anche dalle "Linee guida sulla previsione di rivedibilità in caso di malattie rare", redatte dall'INPS nel 2018, sono esentati dalla procedura di revisione dell'invalidità civile i soggetti affetti dalle patologie elencate all'interno dell'Allegato all'Articolo 1 del Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007.

L'elenco è presentato in un prospetto in cui sono indicate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. Tra queste troviamo patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (atrofia muscolare progressiva, atassie, afasie, lezione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio, stato comiziale con crisi plurisettimanale refrattarie al trattamento) e patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate all'allegato stesso. Si tratta tuttavia, come abbiamo già avuto modo di sottolineare di classi funzionali, difficilmente applicabili alle malattie rare.

Per ciascuna voce viene indicata anche la documentazione sanitaria idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

(Fonte Omar)

Dall'INPS la rettifica sull'inattività lavorativa come requisito per l'assegno d'invalidità: accettato un reddito fino a 4.931 euro annui Con il Messaggio del 28 dicembre l'Istituto recepisce l'entrata in vigore della Legge 215/2021 e il relativo limite di reddito da attività lavorativa per chi richiede l'assegno Con il Messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021 l'INPS chiarisce i parametri di accesso all'assegno mensile d'invalidità.

A seguito della grande polemica suscitata con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, secondo il quale – sulla base dell'interpretazione di una sentenza della Corte di Cassazione – l'inattività lavorativa sarebbe stata una condizione necessaria per l'assegnazione dell'assegno mensile d'invalidità, infatti, in fase di conversione del cosiddetto Decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2021), il legislatore è intervenuto con una modifica della normativa di riferimento (Legge 118/1971), al fine di revisionare i criteri che un cittadino deve rispettare per avere accesso al contributo.


L'articolo 12-ter del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – si legge nel Messaggio 4689 – inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971.

"Il requisito dell'inattività lavorativa – recita l'Art. 12-ter – previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13".

Alla luce di questa modifica, a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della Legge 215/2021, di conversione del citato decreto), il diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità – per i cittadini con invalidità compresa tra i 74 e il 99% – sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro.

Il Messaggio del 28 dicembre, a scanso di equivoci, comunica che, alla luce dell'attuale assetto normativo, il precedente Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.

Le domande presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del Messaggio dello scorso ottobre saranno riesaminate d'ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

(Fonte:Omar)


Invalidità e prepensionamento: cosa prevede la legge?

La pensione anticipata per i lavoratori con un'invalidità non inferiore all'80% Il Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (articolo 1, comma 8) dispone la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all'80% (l'invalidità da considerare è quella civile, come definita dal decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992), di anticipare l'età pensionabile a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi.

Dal 2013 detti requisiti rispondono al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, meccanismo che consente di modificare periodicamente la soglia dell'età pensionabile, in modo tale da mantenere sempre su livelli di adeguatezza il rapporto tra la fase della vita da dedicare all'attività lavorativa e quella in cui si gode del trattamento pensionistico.

Dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2333 del 2021, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere incluse nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del decreto legge numero 78/2010.

La pensione anticipata per i lavoratori non vedenti.

I requisiti per richiedere la pensione anticipata sono diversi per i lavoratori non vedenti, per i quali vige ancora il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 anni per gli uomini (art. 9 legge 218/1952, confermato dall'art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 503/1992). La richiesta di pensione anticipata può essere in questo caso presentata se la cecità è intervenuta prima dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria o se il richiedente ha accumulato almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità.

La pensione anticipata per i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%.

In base alla legge n. 388 del 23 dicembre del 2000 (articolo 80, comma 3), i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) possono richiedere, per ogni anno di lavoro svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni. In sostanza, il lavoratore invalido o sordomuto che decide di usufruire di tale beneficio, può andare in pensione con cinque anni di anticipo, presentando apposita richiesta all'INPS.

L'applicazione dei contributi figurativi è ammissibile sono relativamente agli anni in cui il richiedente ha lavorato in quanto invalido civile con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% o in quanto sordomuto (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inps n. 92 del 16 maggio 2002.

Tale principio è condiviso anche dall'Inpdap che, in merito sempre all'applicazione dei contributi figurativi, ha precisato che il calcolo dei due mesi di contributi deve iniziare dal momento in cui è stata riconosciuta l'invalidità al lavoratore richiedente il beneficio e non quindi dall'inizio della carriera lavorativa (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inpdap n. 36 dell'8 luglio del 2003.

(Fonte Omar)


Revisione invalidità civile: accelerata la procedura di sospensione dell'assegno in caso di assenza:

Per la commissione incaricata della visita di revisione c'è ora la possibilità di comunicare per via telematica l'assenza. 

Per il cittadino poi 90 giorni per giustificarsi

Nei casi di invalidità civile, come previsto dalla Legge 448/1998 e dal DL 78/2009, e come chiarito anche dal Messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio 2021, l'assenza dell'interessato alla visita di revisione porta alla sospensione cautelativa della relativa prestazione economica mensile. Non conta se l'assenza alla visita di revisione sia legata a un difetto nella comunicazione, a problemi di salute non certificati o altro, trascorsi due giorni dall'assenza alla visita viene automaticamente sospesa l'erogazione dell'assegno mensile. Operativamente, la mancata corresponsione si produce a partire dal primo mese successivo a quello della sospensione, per una durata variabile in base alla presenza o meno di idonea giustificazione.

Con il Messaggio n. 4029 dell'8 novembre 2022 l'INPS ha comunicato il rilascio, nella procedura "Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale (ITML)", della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.

Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria del suddetto Ispettorato non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell'operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. Questo al fine di accelerare le procedure di verifica della presenza / assenza. Nei casi in cui non venga inserita l'assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l'assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.

Successivamente l'interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l'avviso dell'avvenuta sospensione e con l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza.

Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l'assenza, riprenderà l'iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.

(Fonte:Omar)