Sintesi nuova circolare del Ministero Lavoro e Politiche Sociali  interpretativa sulle misure di supporto alla disabilità CURA ITALIA

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Una sintesi:

ARTICOLO 24
Permessi lavorativi – legge 104/1992
18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020)

I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano:
1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. Lavoratori con disabilità grave.

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

 

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ARTICOLO 26
Norme a favore dei lavoratori con disabilità grave, immunodepressi o a favore di lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita.

Tale articolo prevede la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
  2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

In tali casi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.

 

NB il certificatore è identificato nella figura del medico di famiglia che automaticamente se ritiene che sia soggetto a rischio apre la Malattia senza necessità di codici particolari ma con l’obbligo di specificare la malattia e la terapi immunopressiva.

 

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ARTICOLO 39
Lavoro Agile

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili (con gravita) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La condizione è che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Rammenta il Ministero come già la direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, (sull’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020) abbia sottolineato che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.

Nel caso in cui il lavoro agile non possa essere adottato, “le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo caso “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

L’articolo 87 del decreto legge 18/2020 condiziona, quindi, l’esenzione dal servizio all’esaurimento di tutte le altre possibilità alternative (lavoro agile, attività indifferibili, ferie ed istituti simili) ed impone di motivare tale scelta.

Alla luce di ciò, i dipendenti la cui attività lavorativa non rientri tra quelle “smartizzabili” o che dichiarino, mediante autocertificazione, di non disporre degli strumenti informatici necessari alla creazione della “scrivania virtuale”, possono essere motivatamente esentati dal servizio dal responsabile , “previa relazione del dirigente dell’ufficio da cui risultino le ragioni ostative al lavoro agile e l’impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali previsti per le assenze dal servizio”.

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ARTICOLO 23 (privati) / 25 (pubblico)
Congedi parentali per i genitori

Congedi parentali per i genitori spetta (a decorrere dal 5 marzo) ai genitori anche affidatari di figli fino a 12 anni (questo non limite non c’è nel caso di figli con grave disabilità).

Il congedo è pari ad un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni – fruibile in mdo alternativo da entrambi i genitori – per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

Si tratta, dice il Ministero di “un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l’eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento.”

Il Ministero del lavoro ricorda quanto già previsto dal decreto: la fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure che disoccupato o non lavoratore.

Si ricorda che in alternativa a queste agevolazioni, “sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell’attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l’acquisto di servizi di baby-sitting.”

Nel comparto privato le nodalità di accesso sono di competenza di INPS; in quello pubblico dalla amministrazione con cui intercorre il rapporto di lavoro, si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni.

 

Nuova circolare del Ministero Lavoro e Politiche Sociali

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